Dimissioni e risoluzione consensuale
il Ministero del Lavoro, con circolare n. 12 del 4 marzo c.a. ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova procedura precisando che:
- riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato e si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016;
-
non si applica:
- ai rapporti di lavoro domestico;
- in caso di recesso durante il periodo di prova;
- nei casi di dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, che dovranno ancora essere convalidate presso la Direzione del lavoro territorialmente competente;
- ai rapporti di lavoro marittimo;
- ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- alle dimissioni e le risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi conciliative;
- dovrà essere utilizzata dal lavoratore, entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale;
- poiché la nuova procedura prevede l’inefficacia di dimissioni o risoluzioni che non siano state presentata in modo telematico, il Ministero precisa che il datore di lavoro dovrebbe invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità telematiche previste dalla nuova disciplina.
Il Ministero, al fine di garantire un supporto agli utenti nella fase di avvio della nuova procedura, ha attivato una casella di posta elettronica dimissionivolontarie@lavoro.gov.it, a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura. Sul sito del Ministero verranno pubblicate in apposita sezione le relative FAQ.
Nei prossimi giorni inoltre dovrebbero essere disponibili dei video tutorial per lavoratori e soggetti abilitati al fine di apprendere la nuova procedura.
Ricordiamo
infine che, sotto il profilo sanzionatorio, in caso di alterazione
dei dati o del modulo da parte del datore di lavoro, questo sarà
punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da
5.000 euro a 30.000 euro.
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